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Rendiconti abbreviati con soglie in aumento

di Francesco Roscini Vitali

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1 NOVEMBRE 2008

Un altro tassello contabile nell'ordinamento italiano. La trasparenza informativa, la responsabilità collettiva sul bilancio e le nuove soglie per accedere ai bilanci in forma abbreviata e consolidati entrano ufficialmente nella disciplina nazionale. Il Consiglio dei ministri di ieri ha infatti approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva contabile 2006/46/Ce e che riguarda tutti i soggetti che devono redigere i bilanci dall'esercizio 2009. Ora si deve solo attendere la pubblicazione in Gazzetta.

Cosa contiene il decreto
Senza ulteriori modifiche rispetto al testo in entrata, la direttiva si occupa sia delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, che di quelle che lo redigono in forma completa e delle società quotate. Le disposizioni riguardano l'informativa di bilancio, ad eccezione dell'innalzamento dei limiti per bilancio abbreviato e consolidato. Nel primo caso, i ricavi passano da 7,3 a 8,8 milioni di euro e il totale dell'attivo passa da 3,65 a 4,4 milioni. Per il consolidato, il totale dei ricavi passa da 29,2 a 35 milioni e quello degli attivi degli stati patrimoniali da 14,600.000 a 17,5 milioni.

Per le operazioni con «parti correlate» delle imprese non quotate, le premesse («considerando ») contenute nella direttiva precisano che, allo stato attuale, la IV direttiva (bilancio di esercizio) e la VII direttiva (bilancio consolidato) si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate (controllate e collegate). Per avvicinare maggiormente le società non quotate a quelle che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l'obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse a normali condizioni di mercato. L'informativa sulle operazioni rilevanti con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare il bilancio di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene. Nell'elaborazione di rendiconti consolidati le operazioni intergruppo di parti correlate andrebbero eliminate.

Debuttano poi nella nota integrativa le informazioni sugli «accordi fuori bilancio», cioè accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, che non risultano dallo stato patrimoniale. Riguardo alle società quotate, invece, le informazioni si aggiungono a quelle già previste dagli Ias/Ifrs. La relazione sulla gestione dovrà contenere informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata.

In ogni caso le banche, per obbligo imposto da Bankitalia erano già obbligate ad inserire in nota molte di queste informazioni. Le società di revisione, poi, devono esprime il giudizio su alcune informazioni della relazione sulla gestione.

L'agenda del bilancio 2008
Le imprese non devono dimenticare che nel bilancio dell'esercizio 2008 debuttano le informazioni previste dal Dlgs 32/07, che ha recepito la parte obbligatoria della direttiva 51/03. Le informazioni riguardano la relazione sulla gestione che dovrà contenere anche un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione.
Inoltre, la relazione si arricchisce di informazioni sulla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta; per esempio, legati alla concentrazione della clientela, all'approvvigionamento di materie prime, a modifiche legislative che possono influire sulla produzione.
L'analisi dei rischi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari e, nella misura necessaria alla comprensione della situazione e del risultato della gestione, contenere gli indicatori di risultato finanziari. Ma anche, se ne è il caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività, comprese le informazioni su ambiente e personale. Queste ultime, possono riguardare spese e investimenti ambientali, composizione della forza lavoro e tipologia dei contratti.

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